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Il D.Lgs. 81/2008 entra in vigore il 15.05.2008.

Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la Legge 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”. Il provvedimento apporta alcune modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza):

  • art. 14-bis, prevedendo che “entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  • art. 41, modifiche in materia di sorveglianza sanitaria.
  • art. 65 modifiche in materia di destinazione al lavoro di “Locali sotterranei o semisotterranei”.
  • art. 304, modifica comma 1 lett. b), abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 36- bis del D.L. n. 223/2006 (conv. dalla L. n. 248/2006).

Sulle novità contenute nella Legge 203/2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato alcune indicazioni.

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